Il recente intervento legislativo di riforma del codice di procedura civile, introdotto dalla legge n. 69 del 2009, contiene alcune interessanti novità atte ad accelerare i tempi di definizione delle controversie civili.
Una delle principali innovazioni della legge di riforma è rappresentata dall'introduzione degli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c. che prevedono un nuovo procedimento, riservato alle cause in cui il Tribunale giudichi in composizione monocratica, finalizzato alla decisione di controversie per le quali è sufficiente un'istruzione sommaria e documentale.
Sebbene buona parte della dottrina abbia espresso riserve sul predetto istituto si auspica che questo strumento, se utilizzato correttamente, possa ridurre sensibilmente i tempi dei giudizi civili che non necessitino di una lunga istruzione probatoria, con particolare riguardo alle impugnazioni di delibere assembleari che, fino ad ora, seguivano le lungaggini del processo civile ordinario.
Altra interessante novità è rappresentata dall'art. 614 bis c.p.c. secondo cui, nella sentenza di condanna all'obbligo infungibile di fare o di non fare, il giudice, su istanza di parte, possa fissare una somma di denaro, dovuta dall'obbligato per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Il predetto provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute: l'ammontare dell'importo, determinato dal giudice, terrà in considerazione il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile ed ogni altra circostanza utile.
Si auspica che il diritto a percepire una somma di denaro, a titolo di penale, possa sopperire all'impossibilità di eseguire provvedimenti assunti in violazione di clausole di regolamento condominiale: infatti, fino ad oggi, tali comportamenti non risultavano sanzionabili in quanto riferiti a mere condotte soggettive.
dott. Daniele Pallotta